Credito d'imposta 4.0 e bonus sud

Bonus Sud e credito d’imposta per investimenti.


 

Via libera all’utilizzo combinato del bonus Sud e del credito d ‘imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi .

Con l’acquisto di un nuovo prodotto potrai usufruire del grosso incentivo attualmente in vigore (trasformazione tecnologica 4.0).

Sulla possibilità di cumulo delle due agevolazioni si è espressa l’Agenzia delle Entrate a mezzo risposta n. 157 del 5 marzo 2021.

 


 

Credito d’imposta beni strumentali nuovi e bonus Sud. Si cumulano?

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica 4.0 è stato previsto dalla legge di Bilancio del 2020 (n. 160/2019) ed è riconosciuto nella misura del 40% del costo a partire dall’anno in cui avverrà l’interconnessione.

In merito alla sua fruibilità con altre agevolazioni, il comma 192 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, prevede: “Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Il Dl n. 8/2017, articolo 18-quater, ha esteso la disciplina del bonus Sud alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici avvenuti nel 2016 (bonus Centro Italia).

Tale bonus, secondo la decisione della Commissione europea C (2018)1661 finalnon può essere cumulato con nessun altro aiuto, anche de minimis, ricevuto per le medesime spese.

Circa la cumulabilità del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e il credito di imposta sisma centro Italia, l’Agenzia si è espressa in senso positivo in considerazione del fatto che il primo è una misura di carattere generale ed il secondo non esclude la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.

Pertanto, in relazione ai medesimi investimenti, i due bonus possono sommarsi, a condizione che non venga superato il costo sostenuto per l’investimento.